Calcola la tassa di soggiorno
Esenzioni
1) Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno, previa presentazione di apposito
modulo di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e
successive modificazioni:
a) I residenti nel territorio del Comune;
b) il gestore della struttura ricettiva, i suoi familiari, dipendenti e gli altri
collaboratori che alloggiano in essa;
c) I minori che non abbiano compiuto il QUATTORDICESIMO anno di età;
d) Gli anziani che abbiano superato l’ottantesimo anno di età;
e) portatori di handicap non autosufficienti e un loro accompagnatore;
f) studenti in viaggio di istruzione o che soggiornano per ragioni di studio o per
periodi di formazione professionale attestati dalle Università, scuole o enti di
formazione;
g) gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo
nazionale dei vigili del fuoco della protezione civile che soggiornano per esclusive
esigenze di servizio;
h) gli autisti di autobus, le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di
assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione si applica per un’autista, guida o
accompagnatore ogni 20 persone;
i) I soggetti che soggiornano a spese dell’Amministrazione comunale;
j) gli artisti e gli ospiti di manifestazioni culturali ed eventi organizzati o patrocinati
dall’Amministrazione comunale;
k) gli atleti che prendono parte a ritiri sportivi;
l) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati
da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di
emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità
di soccorso umanitario;
m) i soggetti che soggiornano sul territorio per motivi di lavoro e possano esibire il
relativo contratto o altro equivalente atto di incarico per il periodo di durata dei
medesimi;
n) i soggetti che soggiornano sul territorio in forza di un contratto di locazione di
durata superiore a quattro mesi.
Modalità di pagamento e soggetto responsabile degli obblighi tributari
1. L’imposta si intende assolta al momento del rilascio di apposita e separata ricevuta
attestante il pagamento dell’imposta di soggiorno.
2. Il pagamento dell’imposta, ai sensi dell’art. 1, comma 166, della Legge 296 del
27.12.2006, deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione
è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di
soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e risponde direttamente del corretto
e integrale riversamento della stessa al Comune di Stintino.
4. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell’imposta è il
gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al
pagamento dell’imposta o il soggetto che interviene nel pagamento del corrispettivo di
cui all’art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l’eventuale
rappresentante fiscale di cui all’art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017.
